Attacchi informatici, perdita di dati, estorsioni: le piccole e medie imprese sono spesso oggetto di attenzione da parte degli hacker, perché meno protette dai cyber-attacchi rispetto ai grandi gruppi. Molte aziende dimenticano inoltre che la criminalità via Internet porta con sé anche questioni e controversie di ordine legale.
La forbice della criminalità informatica va dal phishing alle truffe online, fino allo spionaggio industriale. Nella maggior parte dei casi i cybercriminali, come del resto i malviventi nella vita «reale», puntano al denaro delle loro vittime. A volte l’obiettivo può essere anche un danno d’immagine alla persona fisica o giuridica.
In questo caso è necessario allertare immediatamente le autorità penali, che ormai si sono dotate di unità specializzate, in grado di confrontarsi con la criminalità informatica.
Le autorità penali svizzere dispongono di servizi specializzati, come la divisione Cybercrime di Zurigo. La collaborazione a livello nazionale e internazionale funziona, ma occorre restare con i piedi per terra: non tutti i criminali del world wide web vengono individuati.
Sì, si può fare. Rientra fra i diritti del datore di lavoro quello di impartire istruzioni per l’utilizzo dei social media. Il titolare dell’azienda può, ad esempio, vietare al proprio personale di accedere ai social network dal computer della postazione lavorativa. Inoltre può definire come devono essere utilizzati gli strumenti di lavoro. Tuttavia, se non viene fornita alcuna istruzione, il personale ha facoltà di utilizzare i propri computer per accedere alle piattaforme social, seppure in misura limitata.
A fini di prova si consiglia di salvare immediatamente la schermata della piattaforma social contenente il commento denigratorio, dopodiché si può richiederne la cancellazione alla controparte. In ogni caso la violazione del diritto dovrebbe essere segnalata anche alla piattaforma, affinché questa possa eliminare il commento e bloccare chi lo ha pubblicato: in genere è l’unica possibilità per ottenere l’eliminazione di un post offensivo, se non è possibile trovarne l’autore.
Oltre a questo esiste la possibilità di sporgere denuncia: il codice penale elvetico prevede infatti i reati di ingiuria, diffamazione e calunnia, che sono fra quelli connessi in genere al cyberbullismo.
Per ulteriori informazioni in materia potete leggere l’ articolo del nostro blog sul «Cyberbullismo».
L’assicurazione Cyber per imprese di AXA tutela dai danni diretti di un attacco informatico e dalle pretese di risarcimento di soggetti terzi: si pensi ad esempio al caso in cui a un’azienda vengano sottratti i dati dei clienti e questi ultimi chiedano un risarcimento all’azienda stessa.
L’assicurazione complementare «Protezione giuridica del diritto della personalità e per i rischi di Internet» dell’assicurazione di protezione giuridica per imprese di AXA interviene per le violazioni della personalità su Internet e offre tutela legale in caso di abuso di identità o carte di credito, nonché per contratti relativi ad accesso e dominio Internet.
Il diritto dei marchi è estremamente complesso nell’ambito dei domini, per cui ogni situazione deve essere analizzata nel dettaglio. Come regola generale si può tuttavia dire che quanto più simili sono i settori di attività delle parti, tanto più diversi devono essere il marchio e il nome di dominio, per evitare qualunque rischio di scambio.
Importante: in nessun caso si dovrebbe firmare una dichiarazione di rinuncia senza avere prima consultato un esperto di diritto.
Trovate maggiori dettagli nell’articolo del blog su brevetti, diritto dei marchi e diritto d’autore.
In questo caso il collaboratore viola il proprio obbligo di fedeltà. Se il rapporto di lavoro non è ancora risolto, è ipotizzabile il licenziamento immediato. Inoltre è possibile citare il dipendente per ottenere un risarcimento danni e la restituzione dei dati.
Il comportamento del lavoratore può avere altresì rilevanza in termini penali: i possibili reati da questo punto di vista sono acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati e violazione del segreto di fabbrica o commerciale. Qualora il collaboratore abbia commesso uno di questi reati, è possibile sporgere denuncia.
Qui l’elemento fondamentale è il diritto contrattuale relativo al risarcimento dei danni. Tuttavia il danno deve essere dimostrato, il che non è sempre semplice. A complicare ulteriormente le cose si aggiunge il fatto che nei contratti con i provider Internet le richieste di risarcimento possono essere anche escluse: in tal caso l’indennizzo non può essere preteso nemmeno producendo le relative prove. Sarà quindi compito di un legale decidere se, nel caso specifico, sia conveniente promuovere un’azione nei confronti del provider.
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