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Entrambe le assicurazioni hanno diversi punti in comune, ma anche una differenza fondamentale: le aziende che a seguito dello svolgimento di un’attività operativa possono essere chiamate a rispondere civilmente necessitano di un’assicurazione di responsabilità civile per imprese; per contro, per chi può essere chiamato a rispondere per violazioni degli obblighi professionali o per danni patrimoniali propriamente detti risultanti dalla sua attività è opportuno optare per un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Lo stipulante e pagatore dei premi è il datore di lavoro in veste di persona giuridica, ma l’assicurazione copre gli organi societari di fatto. Tale novero comprende ad esempio il consiglio di amministrazione di una società anonima, i membri dell’amministrazione di una cooperativa, il direttore di una Sagl, i membri del comitato direttivo di associazioni, i consiglieri di fondazione, i membri di consigli direttivi e direzioni (incl. management ad interim), i fondatori di una Sagl o SA, i collaboratori a cui compete de facto una funzione di organo o i liquidatori in caso di liquidazione volontaria. Ulteriori informazioni sull’assicurazione di responsabilità civile degli organi societari sono disponibili qui.
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