Il lockdown viene gradualmente allentato, ma restano in vigore i divieti d’entrata e la maggior parte dei voli viene annullata. Anche numerose palestre e scuole di yoga, piscine e strutture alberghiere continuano a essere chiuse per frenare la diffusione del coronavirus. In questi casi, chi si assume i costi per i viaggi pianificati o i contratti in corso?
Gli esperti di AXA-ARAG rispondono alle domande principali sui viaggi e il tempo libero durante la crisi del coronavirus.
Se la compagnia aerea o l’agenzia viaggi cancella il viaggio a seguito della chiusura delle frontiere, può richiedere il rimborso o un cambio di prenotazione. Questo però non vale qualora sia lei a stornare il volo.
In ogni modo, non ha diritto a un risarcimento danni da parte della compagnia aerea o dell’operatore turistico. Il divieto di entrata costituisce una causa di forza maggiore ed è un evento non evitabile. Lo stesso vale anche per gli organizzatori di manifestazioni e gli autonoleggi nel luogo di destinazione, che possono rifarsi alle disposizioni contrattuali in materia di annullamento. Nel caso di un divieto di entrata imposto dalle autorità, il rischio di costo è a carico del viaggiatore, quindi nel caso in questione a suo carico.
Sì. L’hotel è tenuto a rimborsarle i diritti di prenotazione. Dovrà rescindere il contratto e restituirle la somma che lei ha già versato. Tuttavia i contratti possono contenere disposizioni di diverso tenore. Pertanto le consigliamo di contattare l’hotel e trovare insieme una soluzione, ad esempio rimandando il soggiorno a più avanti o ricevendo in cambio un buono.
Dal 13 marzo 2020 è vietato l’ingresso negli USA ai viaggiatori provenienti dall’Europa – il termine fissato inizialmente a 30 giorni è stato prorogato a tempo indeterminato. Il divieto riguarda anche le persone che sono state in Europa nei 14 giorni precedenti l’entrata prevista negli USA.
Se il suo volo viene annullato in seguito a una decisione delle autorità, la compagnia aerea non è più in grado di fornire la sua prestazione, cioè di effettuare il volo. Per esercitare il suo diritto al rimborso del biglietto o a un cambio di prenotazione deve rivolgersi direttamente alla compagnia aerea, alla sua agenzia viaggi o alla sua assicurazione viaggi. Ci sono buone probabilità che le sue richieste vengano soddisfatte.
Se i voli vengono cancellati senza che vi sia una restrizione ufficiale le consigliamo di consultare direttamente la sua compagnia aerea, la sua agenzia viaggi, la sua assicurazione viaggi o il portale dedicato alla tutela dei passeggeri aerei, al fine di verificare e far valere il suo eventuale diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al cambio di prenotazione.
Un viaggio «tutto compreso» è un pacchetto preconfezionato che comprende almeno due dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, altre prestazioni turistiche. Questi servizi devono essere offerti a un prezzo forfettario e durare più di 24 ore o includere almeno un pernottamento.
Se ha prenotato il suo pacchetto in Svizzera, valgono le norme della Legge concernente i viaggi «tutto compreso». In questo caso ha a disposizione le seguenti opzioni:
Qualora non sia chiaro se il viaggio possa essere effettuato, le consigliamo di rivolgersi direttamente all’organizzatore di viaggi o alla società che propone il volo. Molte compagnie aeree, tra cui Swiss, hanno approntato delle hotline speciali. Importante: se storna il volo di sua iniziativa, perde i suoi diritti.
Se il concerto viene cancellato in seguito a una direttiva dell’Ufficio federale della sanità pubblica o di un’altra autorità, in generale l’organizzatore non è tenuto a rimborsare i biglietti venduti. Di solito nelle Condizioni Generali (CG) degli organizzatori si trovano apposite clausole che stabiliscono quali diritti e obblighi si applicano nel caso di un’epidemia.
Per contro, se il concerto non ha luogo per decisione dell’organizzatore – senza che vi sia una direttiva ufficiale – quest’ultimo deve rimborsare il prezzo del biglietto. Qualora sia lei a preferire di non partecipare alla manifestazione per motivi personali, ad esempio per paura del contagio, non ha diritto ad alcun rimborso.
Alla pagina ticketcorner.ch/campaign/it/info-covid-19/ può verificare quali manifestazioni sono state cancellate e se è previsto un rimborso dei biglietti.
Sotto il profilo giuridico, la restituzione delle somme pagate per la prenotazione di hotel, mezzi pubblici o auto a noleggio non è legata all’annullamento del concerto. Ciò significa che il rischio di spesa è a carico del cliente. Dovrà pertanto sostenere i costi lei stesso, a meno che l’hotel o l’impresa di trasporto pubblico non le venga incontro, proponendole ad esempio di spostare la data, offrendole un buono o addirittura rimborsandole l’intero prezzo.
Le raccomandiamo di leggere attentamente le disposizioni relative all’annullamento. Molti hotel concedono la cosiddetta «cancellation free of charge», cioè la possibilità di stornare gratuitamente la prenotazione fino a 24 ore prima dell’arrivo. Se ha stipulato un’assicurazione viaggi o un’assicurazione spese di annullamento controlli cosa prevedono le disposizioni contrattuali.
Nelle CG di alcune palestre è indicato che cosa accade in caso di chiusura ordinata dalle autorità. Se nel suo contratto non fosse indicato, potrà informarsi presso la sua palestra in merito a una possibile soluzione.
In generale vale quanto segue: se la palestra non può fornire alcuna prestazione, per questo periodo lei non è nemmeno tenuto a pagare. Considerata la situazione attuale, la palestra non le deve alcun risarcimento danni. Potrà tuttavia richiedere, ad esempio, che il suo abbonamento sia prorogato per un periodo pari a quello della chiusura della palestra, oppure chiedere un rimborso pro rata per i mesi in cui non si è potuto allenare.
Molte palestre, in questa situazione di crisi, propongono creative offerte online per raggiungere i propri clienti e tenerli legati a sé. Dal punto di vista giuridico, queste offerte non possono essere considerate come sostituzione della prestazione pattuita contrattualmente. Chi ne usufruisce e rinuncia alla proroga dell’abbonamento o al rimborso pro rata può però contribuire a preservare gli offerenti dalla rovina economica.
Dal punto di vista meramente giuridico vale quanto segue: se l’insegnante di danza di sua figlia cancella le lezioni o è costretta a farlo per ordine delle autorità deve rimborsare i pagamenti ricevuti, se nel contratto non sono previste altre regole.
Ma proprio l’esistenza di piccole scuole di danza, palestre o anche istituti culturali è fortemente minacciata dalla crisi del coronavirus. Per questo al momento molti clienti che possono permetterselo continuano a pagare le proprie quote per solidarietà.
Gli allenamenti presso le associazioni di nuoto, ginnastica o calcio al momento non possono avere luogo a causa del coronavirus. È probabile dunque che il club di nuoto non sia obbligato a rimborsare le quote versate dai soci.
Un’associazione non è un’azienda orientata al profitto: la quota associativa non è legata a determinate prestazioni, a meno che ciò non sia sancito nello statuto. Pertanto se determinate prestazioni da parte dell’associazione vengono sospese per un determinato periodo di tempo non può semplicemente interrompere il pagamento delle quote.
In generale vale quanto segue: il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. La definizione si riferisce a una capacità globale di prestazione fisica e psichica che comprende, oltre alla guida, anche la capacità di reagire adeguatamente in situazioni critiche del traffico, ad esempio se un cane attraversa improvvisamente la strada. In altre parole, lei deve essere idoneo alla guida.
L’idoneità alla guida può essere compromessa dall’assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche da fattori di carattere medico. Secondo le informazioni diramate dall’Ufficio federale della sanità pubblica, i sintomi più frequenti del coronavirus sono febbre, tosse e difficoltà respiratorie che si manifestano con minore o maggiore intensità. Ogni conducente deve valutare autonomamente, prima di mettersi in viaggio, se è idoneo alla guida. In caso di febbre alta o di capogiri si sconsiglia esplicitamente di mettersi alla guida di un veicolo. Se si decide di farlo lo stesso e, malauguratamente, si provoca un incidente si rischia una pena detentiva o pecuniaria e – qualora non vi siano precedenti – il ritiro della patente per tre mesi.
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