I punti essenziali riassunti per voi Liquidazione parziale della vostra fondazione collettiva nel 2021

Avendo al 31 dicembre 2021 un grado di copertura superiore al 110 per cento, la vostra fondazione collettiva soddisfa le condizioni regolamentari previste per una procedura di liquidazione parziale.

Che cos’è una liquidazione parziale? 

In Svizzera i datori di lavoro sono tenuti per legge a offrire ai loro collaboratori una previdenza professionale. La maggior parte delle aziende decide di aderire a una fondazione collettiva, stipulando a tal fine un contratto di affiliazione. In questo modo diventano una cosiddetta cassa di previdenza e ricevono un loro piano di previdenza specifico.

Se tuttavia un’azienda esce dalla fondazione collettiva e si affilia a un nuovo istituto di previdenza, in determinate situazioni può essere necessario effettuare una procedura di liquidazione parziale. Ciò significa che, come stabilito nelle disposizioni del regolamento, gli assicurati e i beneficiari di rendite che nel quadro dello scioglimento di un contratto passano in blocco a un altro istituto di previdenza maturano, oltre alle prestazioni di uscita, un diritto collettivo e proporzionale alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici della fondazione collettiva.

Quali sono le condizioni poste per una liquidazione parziale? 

Le condizioni per una liquidazione parziale sono riportate nel «Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva». In base a quanto ivi stabilito, le condizioni si ritengono soddisfatte se 

  • vengono sciolti uno o più contratti di affiliazione e
  • il grado di copertura ai sensi dell’art. 44 OPP 2 della fondazione collettiva alla data di chiusura del bilancio risulta superiore al 110 per cento o inferiore al 98 per cento.

Perché la questione mi riguarda?

In data 31 dicembre 2021 la vostra fondazione collettiva presentava un grado di copertura ai sensi della OPP 2 pari a oltre il 110 per cento. Allo stesso tempo c’è stata almeno un’azienda che ha sciolto il contratto di affiliazione ed è uscita dalla fondazione. La vostra fondazione collettiva soddisfa pertanto le condizioni richieste per l’esecuzione di una procedura di liquidazione parziale, come previsto dal «Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva».

In base a tale procedura, le persone assicurate e i beneficiari di rendite che, nel quadro di uno scioglimento del contratto di affiliazione, passano in blocco a un altro istituto di previdenza hanno, oltre alle prestazioni di uscita, un diritto collettivo e proporzionale ai mezzi finanziari della fondazione.

I mezzi finanziari spettanti alle altre casse di previdenza che mantengono l’affiliazione restano nella fondazione collettiva senza essere soggetti ad attribuzione.

Conformemente alle disposizioni regolamentari della vostra fondazione collettiva, dovranno essere considerati tutti gli scioglimenti contrattuali verificatisi tra il 31 dicembre 2021 e il 30 dicembre 2022. Di conseguenza la procedura di liquidazione parziale potrà essere avviata solo nel 2023, una volta concluso il suddetto periodo. 

Quali mezzi finanziari vengono ripartiti?

Nell’ambito della liquidazione parziale gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione della fondazione collettiva vengono ripartiti proporzionalmente tra le casse di previdenza uscenti.

La suddivisione viene effettuata in base a un cosiddetto «piano di ripartizione». La data di riferimento per il calcolo dei diritti collettivi e proporzionali è il 31 dicembre 2021.

Qual è la base di riferimento per tale ripartizione? 

La base di riferimento per dare corso alla procedura di liquidazione parziale e procedere alla sua attuazione è il «Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva» in vigore al 31 dicembre 2021.

Dove vedo in quale fondazione collettiva sono assicurata/o?

È molto semplice; il nome della fondazione collettiva è riportato sul certificato personale che è stato caricato sul vostro portale previdenza.

Come avviene la ripartizione? 

Il calcolo dei diritti collettivi e proporzionali viene effettuato mediante il cosiddetto «piano di ripartizione». Le basi applicate sono definite nel «Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva». 

Attraverso il piano di ripartizione i mezzi finanziari della fondazione (accantonamenti tecnici e riserve di fluttuazione) vengono ripartiti proporzionalmente tra i collettivi di assicurati uscenti e quelli rimasti.  

Il diritto collettivo e proporzionale agli accantonamenti tecnici spetta alle persone assicurate per le quali sono stati costituiti tali accantonamenti e nella misura in cui vengano trasferiti anche gli eventuali rischi attuariali. Il computo del diritto collettivo avviene secondo la base di calcolo per la determinazione degli accantonamenti in essere.

Nel calcolare i diritti alle riserve di fluttuazione si tiene conto della quota che i rispettivi collettivi di assicurati hanno versato nel corso della durata della loro affiliazione ai fini dell’accantonamento di tali fondi. 

Il diritto collettivo e proporzionale ai mezzi della fondazione collettiva viene riconosciuto in blocco ai collettivi di assicurati uscenti. Le quote spettanti ai collettivi di assicurati che mantengono l’affiliazione restano nella fondazione collettiva senza essere soggetti ad attribuzione. 

In concreto, che cosa significa tutto questo per me?

Per tutti coloro la cui azienda rimane affiliata senza variazioni alla medesima fondazione collettiva:  

L’attuale procedura di liquidazione parziale non ha alcun influsso diretto sulla vostra situazione previdenziale. I fondi che, secondo il piano di ripartizione, spettano ai collettivi di assicurati che mantengono l’affiliazione rimangono nella fondazione senza subire modifiche.  

Le rendite in corso continuano a essere corrisposte regolarmente e per il medesimo importo. 

Per tutti coloro la cui azienda è uscita dalla fondazione collettiva nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2021 e il 30 dicembre 2022 e si è affilia a un nuovo istituto di previdenza:

Per voi assicurati o beneficiari di rendite la procedura di liquidazione parziale non ha alcun influsso diretto sulla situazione previdenziale che avete attualmente nel vostro nuovo istituto di previdenza.

Importante: i beneficiari di rendite continuano a ricevere regolarmente le loro rendite.

Una volta conclusa la procedura di liquidazione parziale, il diritto a una quota proporzionale dei mezzi della fondazione collettiva viene trasferito in blocco al vostro nuovo istituto di previdenza.

Quali effetti produce tutto questo sulla stabilità finanziaria della mia fondazione collettiva?

Il piano di ripartizione è strutturato in maniera tale che, oltre alla parità di trattamento nei confronti dei collettivi di assicurati uscenti, si considerano anche gli interessi delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite rimasti nella fondazione collettiva.

Per le casse di previdenza rimaste nella fondazione collettiva la situazione finanziaria e la capacità di prestazione di quest’ultima rimangono invariate.

Devo fare qualcosa?

Non dovete fare nulla.

Avete ricevuto un’informazione poiché la vostra fondazione collettiva è tenuta per legge a farlo.

Domande frequenti sulla liquidazione parziale

Per ulteriori informazioni e per le domande più frequenti sulla procedura di liquidazione parziale, consultate le Q&A.

Contatto in caso di ulteriori domande

Avete domande sulla liquidazione parziale della vostra fondazione collettiva? Potete contattarci in modo semplice e rapido via e-mail o per telefono.

AXA e lei

Contatto Avviso sinistro Offerte di lavoro Media Broker myAXA Login Valutazioni dei clienti Portale officine Abbonarsi alla newsletter myAXA FAQ

AXA nel mondo

AXA nel mondo

Restare in contatto

DE FR IT EN Avvertenze per l'utilizzazione Protezione dei dati / Cookie Policy © {YEAR} AXA Assicurazioni SA