Come risparmiare sulle tasse con il 3° pilastro?
Stipulando un’assicurazione sulla vita 3a si beneficia, a determinate condizioni, di un trattamento fiscale privilegiato. Occorre però ottemperare a precisi obblighi. Qui potete scoprire come ridurre le vostre imposte e cosa dovete fare per una corretta tassazione della vostra polizza di assicurazione sulla vita.
Risparmio fiscale: ecco come realizzarlo
Un’assicurazione sulla vita consente di risparmiare sulle imposte soprattutto grazie alle agevolazioni fiscali concesse dalla normativa che regola il pilastro 3a. La legge stabilisce che i contributi previdenziali versati possono essere detratti dal reddito imponibile (max CHF 7258 all’anno per i dipendenti e CHF 36 288 per gli indipendenti). Questo porta a una riduzione del carico fiscale annuo.
Indicazione della polizza nella dichiarazione d’imposta
Per usufruire della deducibilità fiscale dovete inserire l’assicurazione sulla vita nella vostra dichiarazione d’imposta.
Assicurazione sulla vita 3a
I pagamenti periodici dei premi e i versamenti nel pilastro 3a possono essere dichiarati alla rubrica «Contributi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)». L’importo massimo annuo deducile è di CHF 7258 per i dipendenti e di CHF 36 288 per gli indipendenti.
Assicurazione sulla vita 3b
I versamenti nel pilastro 3b possono essere dichiarati alla rubrica «Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio». Anche in questo caso esistono dei massimali consentiti per la deduzione che dipendono dalla situazione individuale del contribuente. Gli importi massimi variano a seconda che siano stati effettuati o meno versamenti nel 2° pilastro (cassa pensione, previdenza professionale) o nel pilastro 3a (previdenza vincolata).
È importante notare al riguardo che la rubrica sopra menzionata comprende anche i premi per la cassa malati. Pertanto, se dopo aver dichiarato i premi pagati per la cassa malati si raggiunge il limite di deducibilità, non è più possibile detrarre anche i versamenti 3b.
Obbligo fiscale
In Svizzera, conformemente alla normativa che regola il pilastro 3b, le assicurazioni sulla vita sono soggette all’imposta sulla sostanza. Chi ha sottoscritto una polizza 3b è tenuto quindi a indicarla nella sua dichiarazione d’imposta. Abbiamo riassunto qui di seguito le principali disposizioni relative all’obbligo fiscale per le assicurazioni sulla vita.
Assoggettamento delle assicurazioni sulla vita riscattabili all'imposta sulla sostanza
Si parla di polizze riscattabili quando il rischio assicurato (decesso o sopravvivenza) subentra in maniera certa, ma non si conosce il momento esatto. Lo stipulante può rescindere un contratto di questo tipo esigendo dall’assicuratore la corresponsione del cosiddetto valore di riscatto, a condizione che il premio assicurativo sia stato pagato per un periodo di tre anni. Simili assicurazioni sulla vita sono soggette all’imposta sulla sostanza.
Capitale risparmiato nell’ambito del pilastro 3a
L’avere accumulato nell’ambito di un’assicurazione sulla vita del pilastro 3a (ad es. con un conto di previdenza 3a) è esente dall’imposta sulla sostanza. Viene tassato come reddito solo all’atto del regolare versamento dopo il pensionamento, ma a un’aliquota ridotta.