La previdenza professionale nel dettaglio
Regime obbligatorio o sovraobbligatorio? Obbligo di contribuzione: sì o no? Qui trovate tutti gli aspetti importanti concernenti la previdenza professionale obbligatoria (LPP).
Obbligo di contribuzione e organizzazione
Nella previdenza professionale obbligatoria hanno l’obbligo di contribuzione e di assicurazione tutti i dipendenti con salario annuo soggetto all’AVS superiore al salario annuo minimo LPP. La responsabilità della corretta copertura assicurativa nella previdenza professionale è affidata al datore di lavoro. Analogamente a quanto accade per i contributi AVS, il datore di lavoro deve partecipare per almeno il 50% alla contribuzione LPP. I lavoratori indipendenti possono effettuare versamenti nella previdenza professionale a titolo volontario.
L’obbligo di contribuzione LPP decorre dall’inizio del rapporto di lavoro e termina al raggiungimento dell’età di riferimento (in precedenza: età di pensionamento) di 65 anni. I capitali della previdenza professionale (LPP) sono amministrati da enti pubblici o privati quali casse pensione o istituti di previdenza.
Salario assicurato nel regime obbligatorio e sovraobbligatorio
Per quanto riguarda il salario annuo assicurato valido per la LPP si fa una distinzione, in generale, tra parte sottoposta al regime obbligatorio e parte sottoposta al regime sovraobbligatorio. Sono assicurati obbligatoriamente i salari annui soggetti all’AVS che superano il salario annuo minimo LPP. La quota del salario annuo assicurato che oltrepassa il massimale (salario annuo massimo computabile LPP) è attribuita al regime sovraobbligatorio ed è oggetto di prestazioni facoltative da parte della cassa pensione che lo gestisce. Chi vuole dotarsi di una protezione supplementare deve scegliere un prodotto adeguato della previdenza privata 3a.
Ammontare delle prestazioni e aliquota di conversione
In linea generale hanno diritto alla rendita di vecchiaia della previdenza professionale (LPP) le persone assicurate al raggiungimento dell’età di riferimento (in precedenza: età di pensionamento). Le disposizioni del regolamento della cassa pensione o dell’istituto di previdenza possono prevedere la possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni già a partire dai 58 anni compiuti. L’ammontare della rendita si basa sull’avere di vecchiaia disponibile moltiplicato per la cosiddetta «aliquota di conversione», una percentuale fissa predefinita. Esempio di calcolo: con un avere di vecchiaia nel regime obbligatorio di CHF 350 000.− convertito applicando un’aliquota del 6,8% si avrà una rendita annua di CHF 23 800.−.
Importante: in futuro le attuali aliquote di conversione stabilite dalla legge sono destinate a diminuire. Per questo motivo è consigliabile programmare per tempo la propria previdenza, effettuando versamenti anche nel 3° pilastro facoltativo per migliorare ulteriormente la protezione in vecchiaia.
Diritto all’avere disponibile
Quando si cambia lavoro, l’avere di vecchiaia LPP accumulato viene trasferito dalla cassa pensione del vecchio datore di lavoro a quella del nuovo datore di lavoro. In alcuni casi è ammesso il pagamento in contanti della prestazione o il suo impiego per altri scopi. Ad esempio, si può prelevare l’intero avere LPP in contanti se si lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi all’estero (esclusi i paesi UE e AELS). Particolarmente apprezzata è la possibilità di prelievo anticipato o di costituzione in pegno dell’avere di vecchiaia LPP per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione ad uso proprio o per l’avvio di un’attività indipendente. Un prelievo anticipato dell’avere LPP accumulato provoca in molti casi una lacuna previdenziale che può rivelarsi critica, in quanto viene a mancare una parte di capitale per la corresponsione della rendita LPP dopo il pensionamento. A questo scopo sono disponibili varie soluzioni della previdenza privata per la vecchiaia, ad esempio un prodotto del pilastro 3a o un’assicurazione sulla vita.
Finanziamento della previdenza professionale
La previdenza professionale obbligatoria (LPP) viene finanziata attraverso il sistema di capitalizzazione, lo stesso utilizzato nella previdenza privata per la vecchiaia. Ogni persona assicurata costituisce, individualmente e secondo un processo di risparmio regolato dalla legge, un capitale per il pagamento della rendita e, quindi, per la copertura previdenziale in vecchiaia. Poiché le casse pensione sono tenute a garantire a lungo termine i pagamenti di tutte le rendite, sia di quelle correnti che di quelle future, investono i contributi LPP in soluzioni orientate alla sicurezza, ma anche al rendimento. Per questo il mercato dei capitali è considerato il terzo contribuente «invisibile», accanto alle datrici e ai datori di lavoro e alle dipendenti e ai dipendenti.