Vi è già capitato di dover cambiare i vostri piani di viaggio a causa dell’annullamento o del ritardo di un volo? Anche se si tratta di una magra consolazione in questa situazione, una legge UE definisce chiaramente quali indennizzi le compagnie aeree devono pagare in simili casi.
In caso di cancellazione del volo da parte di una compagnia aerea, i passeggeri, conformemente al Regolamento europeo in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo, hanno sempre diritto a un rimborso del biglietto o a un volo alternativo.
Se una compagnia aerea cancella un volo meno di due settimane prima della partenza, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento, a meno che la compagnia aerea non possa provare che la cancellazione sia stata causata da «circostanze eccezionali» o di forza maggiore.
Possono essere ad esempio: condizioni meteorologiche avverse, impatto con volatili, allarme terrorismo, imprevisti medici o uno sciopero del personale della compagnia aerea.
La Commissione UE ha classificato l’emergenza da coronavirus quale «circostanza eccezionale». Tuttavia, la compagnia aerea è tenuta a rimborsare il prezzo del biglietto, a offrire un volo sostitutivo o un cambio di prenotazione per un volo successivo.
In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea è tenuta a rimborsare il prezzo del biglietto entro sette giorni. Di solito il rimborso viene effettuato con la stessa modalità di pagamento utilizzata per la prenotazione.
Secondo il regolamento 261/2004 dell’UE concernente i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, i passeggeri delle linee aeree provenienti dai paesi dell’EU e dagli Stati dell’AELS e con aeroporto di partenza o di destinazione in un paese dell’EU o dell’AELS (Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda) hanno diritto a indennizzi fino a 600 euro se non vengono imbarcati.
Questo diritto vale tuttavia solo in caso di annullamento a breve termine: almeno 2 settimane prima della partenza e se la compagnia aerea non offre alcun volo alternativo che corrisponda alle disposizioni di cui al regolamento CE art. 5 cpv. 1 lett. c.
I risarcimenti previsti si basano sulla lunghezza della tratta aerea prenotata.
L’indennizzo può essere ridotto del 50% dalla compagnia aerea se ai passeggeri interessati dal ritardo o dalla cancellazione viene offerto un volo alternativo ragionevole. Viene considerato ragionevole un volo alternativo in caso di distanza
rispetto all’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.
Dalla cosiddetta sentenza Sturgeon della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 2009, questo regolamento in materia di indennizzo viene applicato anche in caso di ritardi superiori alle 3 ore – tuttavia solo a condizione che il volo inizi o termini in un paese UE.
Se a causa di circostanze straordinarie (condizioni meteorologiche avverse, collisione con uccelli, guasti tecnici nonostante una sufficiente manutenzione, rischio terroristico, imprevisti medici, scioperi, ecc.) si verifica un annullamento o un ritardo, la compagnia aerea non ha alcuna colpa – e i passeggeri non hanno diritto ad alcun indennizzo.
No, non si è tenuti ad accettare un voucher.
In genere le compagnie aeree non richiedono una commissione, ma le società di carte di credito potrebbero applicare delle commissioni per i pagamenti all'estero. Inoltre, è prassi comune per i tour operator (ad es. eDreams, Kiwi, Bravofly ecc.) dedurre un importo per le spese amministrative per l'avvio della procedura di rimborso. Solitamente ciò è stabilito nelle condizioni generali ed è quindi lecito.
In caso di un cambio sostanziale dell’orario di partenza del volo, si è autorizzati a recedere dal contratto.
Si ha diritto a una compensazione pecuniaria se l’informazione del cambio dell’orario del volo ha avuto luogo meno di sette giorni prima della partenza, e il volo partirà più di un’ora prima o raggiungerà la destinazione finale più di due ore dopo l’orario d’arrivo inizialmente previsto. L’ammontare della compensazione dipende inoltre dalla distanza della tratta aerea.
Qualora il ritardo fosse di cinque o più ore, i passeggeri possono rinunciare al volo e chiedere il rimborso del prezzo del biglietto. In questo caso non è tuttavia dovuta alcuna compensazione.
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