Previdenza

Proprietà abitativa – grazie al capitale prelevato dalla cassa pensione

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Sognate un’abitazione di proprietà? Se per acquistare una casa propria il denaro non basta, la soluzione potrebbe essere il prelievo anticipato o la costituzione in pegno di una somma della cassa pensione. La promozione della proprietà abitativa (PPA) può rappresentare la chiave per le proprie esigenze di finanziamento, purché le conseguenze siano sostenibili.

Posso utilizzare il mio avere della cassa pensione per comprare casa? Se sì, a quali condizioni? Sono queste le domande che si pone la maggior parte delle persone che sognano una casa di proprietà in Svizzera. Di norma la risposta è «sì». Una decisione di questa portata si ripercuote tuttavia sulla vostra situazione previdenziale. Valutate quindi attentamente la soluzione ottimale per voi: siamo al vostro fianco per aiutarvi.

Requisiti per il prelievo anticipato degli averi previdenziali

1. Situazione personale 

Per procedere a un prelievo anticipato del capitale di previdenza la persona assicurata non può essere invalida e non può percepire alcuna prestazione di vecchiaia.

2. Uso proprio 

In Svizzera il capitale di previdenza può essere utilizzato solo per il finanziamento di una proprietà abitativa ad uso proprio. Sono consentite le seguenti opzioni: 

  • acquisto o costruzione di una proprietà abitativa ad uso proprio
  • investimenti per lavori nell’abitazione di proprietà
  • ammortamento di un’ipoteca
  • acquisto di quote di una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe.

Non è possibile prelevare alcun avere previdenziale per la normale manutenzione della proprietà abitativa, il pagamento degli interessi ipotecari, per appartamenti di vacanza o immobili da dare in locazione.

3. Importo minimo 

L’importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20 000. Nella vostra cassa pensione dovete dunque aver accumulato almeno questa somma.

4. Importo massimo 

  • Se avete meno di 50 anni potete prelevare l’intero importo risparmiato fino al momento della richiesta, ossia la vostra prestazione di libero passaggio attuale.  
  • Oltre tale soglia di età, l’importo massimo del prelievo corrisponde alla prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni oppure alla metà della prestazione di libero passaggio spettante al momento del prelievo, a seconda di quale dei due importi risulti più elevato. 

5. Momento del prelievo

  • Il vostro ultimo prelievo anticipato deve risalire ad almeno cinque anni fa . In Svizzera, infatti, è possibile effettuare un prelievo anticipato solo ogni cinque anni.
  • Dopo un riscatto nella cassa pensione non dovreste prelevare alcun capitale per almeno tre anni. In caso contrario, dopo il prelievo devono essere versate le imposte risparmiate grazie al riscatto nella CP.
  • Secondo la legge, il termine ultimo per un prelievo anticipato è fissato a tre anni prima del pensionamento ordinario. Presso AXA, come da piano di previdenza il prelievo anticipato dal 2° pilastro è possibile fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Lo sapevate?

  • Promozione dell’energia solare: l’installazione di collettori di energia solare per la produzione di elettricità e acqua calda o per il riscaldamento dell’abitazione può essere finanziata con un prelievo anticipato (a condizione che avvenga per uso proprio). Per saperne di più rivolgetevi alla vostra cassa pensione. 
  • Prelievo anticipato dalla cassa pensione per proprietà abitativa all’estero: se pianificate di comprare un’abitazione di proprietà all’estero, è possibile prelevare gli averi della cassa pensione per finanziare l’acquisto solo se verrà trasferito anche il vostro domicilio. Informatevi accuratamente su quali imposte saranno dovute al nuovo domicilio. 
  • Prelievo anticipato dalla cassa pensione in caso di debiti: se avete contratto dei debiti, un prelievo anticipato dall’avere della cassa pensione può essere costituito in pegno dall’ufficio di esecuzione.

Promozione della proprietà abitativa: prelievo anticipato o costituzione in pegno?

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) offre alle persone assicurate due possibilità per finanziare l’acquisto della proprietà abitativa ad uso proprio:

  1. prelievo anticipato dell’avere di previdenza
  2. costituzione in pegno dell’avere di previdenza e/o delle prestazioni previdenziali

Sia che si opti per un prelievo anticipato oppure per una costituzione in pegno, entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi. Il fattore decisivo per la scelta è costituito dalla vostra situazione personale e dalle vostre esigenze di sicurezza.

Più capitale proprio grazie al prelievo anticipato

In caso di finanziamento tramite prelievo anticipato, l’importo prelevato dalla cassa pensione è considerato capitale proprio. Potrete quindi richiedere un’ipoteca più contenuta, con una conseguente diminuzione dell’onere ipotecario. Tuttavia pagherete più imposte, poiché potrete dedurre meno interessi passivi. Soprattutto, il prelievo anticipato dell’avere di previdenza comporta però anche determinati rischi: un divorzio, una malattia o la perdita del lavoro potrebbero obbligarvi a vendere la vostra casa a un valore inferiore a quello effettivo.

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    Affinché il finanziamento vada in porto, l’acquisto di una casa deve essere pianificato con la massima cura. Abbiamo raccolto per voi le informazioni più importanti su questo tema.

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Conseguenze del prelievo anticipato

Riduzione della rendita: le future rendite di vecchiaia vengono ridotte. Si delinea quindi il pericolo concreto di una lacuna previdenziale, a meno che riusciate a mettere di nuovo da parte il capitale utilizzato e a effettuare un rimborso prima del pensionamento (nuovo riscatto).

Riduzione delle prestazioni: in caso di invalidità e decesso le prestazioni della cassa pensione risultano ridotte. Per compensare le prestazioni più basse, è consigliabile stipulare un’ assicurazione di rischio per invalidità e decesso

Imposte: entro 30 giorni la cassa pensione deve comunicare all’Amministrazione federale delle contribuzioni l’importo del prelievo anticipato. Il capitale prelevato anticipatamente è tassato come «prestazione in capitale della previdenza».  In generale le imposte per il prelievo anticipato vengono calcolate separatamente dagli altri redditi. Per informazioni più dettagliate sulla tassazione è opportuno rivolgersi all’ufficio di tassazione del luogo di domicilio.

Restrizioni del diritto di alienazione nel registro fondiario: se effettuate l’acquisto servendovi di un prelievo anticipato, sarà registrata una restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario. Qualora rivendiate la proprietà abitativa, il prelievo anticipato dovrà essere rimborsato all’istituto di previdenza.

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    Se in un secondo momento desiderate rivendere la vostra abitazione di proprietà, la legge esige il rimborso del prelievo anticipato a favore della cassa pensione. Qui trovate maggiori informazioni in merito.

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Capitale di terzi aggiuntivo grazie alla costituzione in pegno

Con la costituzione in pegno il vostro capitale di previdenza rimane nella cassa pensione. Per la vostra banca la costituzione in pegno rappresenta però una garanzia aggiuntiva. In sostanza, la banca considera il capitale di previdenza costituito in pegno addirittura come vostro capitale proprio. Il motivo: i soldi in sostanza vi appartengono. Se non doveste essere in grado di far fronte ai vostri obblighi finanziari, la banca può attingere al capitale costituito in pegno. Per voi le conseguenze sono poi le stesse del prelievo anticipato. In uno scenario del genere, la banca è disposta a finanziare anche più del consueto 80% del valore dell’immobile. Concretamente ciò significa che ricevete un finanziamento di terzi più elevato, garantito tramite il vostro avere della cassa pensione. Attenzione: analogamente a una seconda ipoteca, questo finanziamento supplementare più elevato deve essere ammortizzato entro un periodo di 15 anni.

Come si ripercuote una costituzione in pegno sulla vostra situazione finanziaria? Poiché avete ottenuto un livello molto elevato di capitale di terzi, gli interessi che dovete pagare sono ora cospicui. Per contro, il debito ipotecario si ripercuote positivamente sulle vostre imposte e, a differenza del prelievo anticipato, anche la costituzione in pegno stessa non è soggetta a tassazione. Il maggior vantaggio consiste tuttavia nel fatto che il vostro capitale di previdenza non viene intaccato: le prestazioni assicurate dopo il pensionamento, in caso di invalidità o decesso non subiscono alcuna modifica. A conti fatti la costituzione in pegno, che inizialmente sembra più onerosa, può dunque risultare vantaggiosa rispetto a un prelievo anticipato.

Non appena scelta la variante da adottare e il finanziamento è garantito, potete mettervi alla ricerca dell’immobile che fa per voi. Consultate le apposite piattaforme come newhome e cercate le offerte in linea con le vostre esigenze e aspettative finanziarie.

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Tipi di costituzione in pegno 

Esistono due diverse tipologie di costituzione in pegno. La vostra banca ottiene un livello ottimale di sicurezza combinando le due opzioni.

  1. Voi costituite in pegno i vostri averi di vecchiaia accumulati fino a questo momento, ovvero la prestazione di libero passaggio. Se non doveste ripagare la vostra ipoteca, viene attuata la cosiddetta realizzazione del pegno: la banca riceve il vostro avere di vecchiaia, che di fatto equivale a un prelievo anticipato. 
  2. Costituite in pegno il vostro diritto alla futura rendita. Ipotizziamo che il rimborso dell’ipoteca non vada come previsto: non appena si verifica un caso di previdenza (pensionamento, invalidità o decesso), dovrete rinunciare alla rendita finché il vostro debito non sarà estinto.

Importo massimo di costituzione in pegno

Anche in questo caso l’importo massimo ammesso dipende dall’età: 

  • se avete meno di 50 anni potete costituire in pegno un importo fino a concorrenza della vostra prestazione di libero passaggio attuale. 
  • Oltre tale soglia di età, l’importo massimo della costituzione in pegno corrisponde alla prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni oppure alla metà della prestazione di libero passaggio spettante al momento del prelievo, a seconda di quale dei due importi risulti più elevato.

Nel contratto può essere concordato un adeguamento costante della somma costituita in pegno al progressivo incremento della prestazione di libero passaggio.

Limitazione

Se avete costituito in pegno l’avere di vecchiaia, le vostre libertà di disporre degli averi previdenziali sono soggette a determinate limitazioni: avete infatti bisogno del consenso scritto della parte creditrice pignoratizia se volete farvi versare la prestazione di libero passaggio o, in presenza di un caso di previdenza, la prestazione previdenziale. Questo vale anche se dopo un divorzio una parte della prestazione di libero passaggio deve essere trasferita all’istituto di previdenza del/della coniuge.

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