Per molte aziende, il coronavirus rappresenta al momento una grande sfida. Su questa pagina vogliamo informarvi su:
In caso di dubbi e domande non esitate a contattarci. Siamo volentieri a vostra disposizione.
Siete un imprenditore e vi serve aiuto per una questione legata al coronavirus o alle vostre assicurazioni presso AXA? Il vostro consulente personale sarà lieto di aiutarvi.
Ecco cosa possiamo offrirvi:
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Per molte imprese svizzere la pandemia da coronavirus ha comportato una lunga interruzione delle attività quotidiane. Ora i più sono tornati al lavoro. Ciononostante, negli ultimi tre mesi molte imprese hanno dovuto fare i conti con profondi cambiamenti.
Intendiamo dunque aiutarvi a riprendere la via di ritorno al successo – a tutti i livelli.
Soprattutto le nuove disposizioni in materia di protezione, la conduzione e la gestione in tempi di crisi, nonché una giusta pianificazione finanziaria pongono molte PMI davanti a grandi sfide. Vi mettiamo perciò a disposizione utili documenti: in risposta al Covid-19 e al conseguente lockdown le imprese hanno adottato una serie di misure d’urgenza. La prossima sfida sarà quella di gestire la ripresa delle attività aziendali e prepararsi al meglio per affrontare il futuro. Con il nostro opuscolo «Ritorno al successo» intendiamo prestarvi aiuto in questo senso. Il nostro opuscolo «Ritorno al successo» è disponibile qui sotto.
Opuscolo «Ritorno al successo»
Protezione dei dati: potete scaricare il cockpit in tutta semplicità e salvarlo localmente sul vostro dispositivo. In questo modo AXA non ha accesso ai vostri dati.
I giuristi di AXA-ARAG hanno riunito le risposte alle principali domande di carattere giuridico dei nostri clienti.
Qui trovate informazioni sul lavoro ridotto, sulla chiusura dei negozi, nonché sulle sfide di carattere generale che i datori di lavoro si trovano ad affrontare in questa situazione.
Ai link di seguito riportati trovate informazioni relative alla copertura dei vostri prodotti assicurativi AXA:
Assicurazione epidemie: informazioni sulla copertura della vostra assicurazione epidemie sono disponibili qui.
Assicurazione viaggi di lavoro Professional: informazioni sulla copertura della vostra assicurazione viaggi di lavoro Professional sono disponibili qui.
Assicurazione trasporti: informazioni sulla copertura della vostra assicurazione trasporti sono disponibili qui.
Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci: informazioni sulla copertura della vostra assicurazione della responsabilità sul traffico di merci sono disponibili qui.
Assicurazione di cose: informazioni sulla copertura della vostra assicurazione di cose sono disponibili qui.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia: informazioni sulla copertura della vostra assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia sono disponibili qui.
Assicurazione obbligatoria infortuni (LAIO): informazioni sulla copertura della vostra assicurazione obbligatoria infortuni (LAIO) sono disponibili qui.
Assicurazione di protezione giuridica: informazioni sulla copertura della vostra assicurazione di protezione giuridica sono disponibili qui.
2° pilastro (fondazioni collettive AXA): informazioni sulla copertura della vostra fondazione collettiva AXA sono disponibili qui.
A seconda dell’edizione del prodotto assicurativo , le Condizioni Generali di Assicurazione, le coperture e le esclusioni possono variare. Consultate la vostra documentazione assicurativa e se avete domande rivolgetevi ad AXA o al vostro consulente personale.
Per combattere il coronavirus, il Consiglio federale ha introdotto misure drastiche che hanno un forte impatto sull’economia ma anche sul mondo del lavoro. In questo contesto, le domande giuridiche che emergono sono tante: noi vi forniamo le risposte a quelle più frequenti.
Solitamente i datori di lavoro possono ordinare le vacanze osservando un termine di tre mesi ma devono tuttavia tenere conto degli interessi dei collaboratori. A causa dell’attuale situazione può insorgere un’urgente esigenza aziendale di distribuire le vacanze in maniera diversa. A oggi non sono presenti sentenze in merito all’imposizione di vacanze a breve termine in situazioni simili a quelle che stiamo attualmente vivendo nella pandemia da coronavirus. In questa situazione straordinaria i dipendenti devono a loro volta mostrare un certo grado di disponibilità. Vi consigliamo pertanto di cercare il dialogo e soluzioni individuali con tutti gli interessati.
In linea di principio sì. Se i collaboratori vogliono usufruire delle vacanze in date diverse da quelle già autorizzate, possono farlo solo se il datore di lavoro accetta per accondiscendenza. Anche se le misure per la lotta alla pandemia da coronavirus comportano delle limitazioni, il riposo e pertanto lo scopo delle vacanze, al momento è ancora garantito.
Nell’ambito del diritto del datore di lavoro di emanare istruzioni, quest’ultimo può ordinare l’home office e in questo caso i dipendenti devono attenersi a quanto disposto.
Per la compensazione delle ore supplementari è necessario il consenso del collaboratore. Tale eventualità è ammessa nel caso in cui al datore di lavoro è stato concesso contrattualmente il diritto di ordinare la compensazione unilateralmente.
I dipendenti possono essere obbligati a prestare ore supplementari: in caso di pandemia, che può comportare l’assenza di buona parte della forza lavoro o causare un carico di lavoro supplementare, è legittimo che i dipendenti prestino ore supplementari. Tuttavia è necessario tenere conto della situazione personale dei collaboratori, in particolare degli obblighi familiari.
A causa dell’obbligo legale di accudimento, i genitori possono restare a casa. Vi sono tuttavia pareri discordanti in relazione all’obbligo da parte del datore di lavoro di continuare a versare il salario. La nuova indennità per l’accudimento dei figli, che può essere richiesta dai genitori presso la cassa di compensazione AVS, ha migliorato la situazione.
L’indennità è legata alle seguenti condizioni:
La necessità di accudimento dei figli deve essere riconducibile a misure per la lotta contro il coronavirus come ad es. la chiusura di scuole, nidi, asili, ecc.
Il diritto inizia il quarto giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni di diritto, ovvero al più presto il 19 marzo 2020, poiché le scuole sono state ufficialmente chiuse in tutta la Svizzera a partire dal 16 marzo 2020. Per i genitori dipendenti, il diritto cessa nel momento in cui si trova una soluzione per la custodia o vengono revocati i provvedimenti per combattere il coronavirus. Per i genitori indipendenti il diritto termina quando è stata trovata una soluzione di accudimento, ma al più tardi quando sono state pagate 30 indennità giornaliere.
Gli obblighi sono definiti nell’ordinanza 2 COVID-19. Il datore di lavoro deve permettere a queste persone di lavorare da casa. L’obbligo di home office viene tuttavia attenuato nei cpv. 2 e 3 dell’ordinanza. Se il lavoro da casa non è possibile, i datori di lavoro sono obbligati unicamente a garantire con provvedimenti organizzativi e tecnici idonei il rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Solo se entrambi i presupposti non sono dati vi è un obbligo di versamento del salario.
Il sentiment negativo che regna sui mercati finanziari è dovuto ai timori suscitati dal coronavirus. Gli effetti della crisi sanitaria sull’economia mondiale negli ultimi giorni hanno determinato un aumento della volatilità dei listini azionari e la flessione dei corsi. Anche per le prossime settimane prevediamo il persistere di un’elevata volatilità.
Il fenomeno è da ricondurre soprattutto al fatto che non sono ancora del tutto chiare la portata della diffusione e l’evoluzione futura del Covid-19 e i suoi effetti negativi, comprese le reazioni a catena, in particolare negli Stati Uniti. Numerosi paesi hanno varato misure non solo nazionali, ma anche regionali per arginare la pandemia e rallentarne l’ulteriore diffusione (ad es. quarantena, chiusura delle scuole, divieto di manifestazioni e limitazione degli spostamenti). Tali misure hanno notevoli ripercussioni su svariati comparti industriali e interrompono le catene di fornitura su scala mondiale, il che frena la crescita economica (previsioni di un calo del PIL nel 2020).
Benché diverse banche centrali e vari governi tentino di stimolare ulteriormente l’economia riducendo i tassi e agendo sulla politica di bilancio, ci vorrà tempo prima di poter raccogliere i frutti di misure che, per loro stessa natura, hanno un effetto ritardato. Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, neanche gli addetti ai lavori sono in grado di valutare appieno le conseguenze del coronavirus sulla congiuntura.
In seno all’Asset Management di AXA monitoriamo costantemente i mercati finanziari nonché il flusso di notizie in arrivo e abbiamo avviato un confronto ancora più intenso con i nostri analisti per poter posizionare al meglio i portafogli.
Le strategie d’investimento e le allocazioni patrimoniali delle fondazioni collettive di AXA tengono conto della capacità di rischio e sono caratterizzate da un’ampia diversificazione e da un posizionamento ottimale che garantisce la maggior tutela possibile degli averi di previdenza degli assicurati.
Rispetto al mercato delle casse pensione, i portafogli delle nostre fondazioni collettive hanno un assetto difensivo, con una quota azionaria mediamente contenuta pari al 25-30%. Inoltre, nelle ultime settimane la diversificazione dei portafogli ha dato ottimi risultati. Ad esempio, l’immobiliare (allocazione degli investimenti pari al 25-30%), ma anche l’obbligazionario (allocazione del 30% circa) hanno guadagnato terreno, riuscendo ad arginare considerevolmente la correzione dei titoli azionari.
I mercati dei capitali e soprattutto i listini azionari registrano periodicamente delle oscillazioni. Una diversificazione professionale (per classi di attivi, regioni, valute, stili d’investimento e così via) dei portafogli contribuisce a stabilizzare la performance e il grado di copertura. L’esperienza insegna che nei periodi di turbolenza occorre mantenere la calma, attenersi nel lungo termine alla strategia d’investimento prescelta ed evitare decisioni affrettate.
Le nostre fondazioni collettive trasformate, oltre a strategie d’investimento diversificate, hanno anche le migliori condizioni strutturali e finanziarie (elevato grado di copertura, tasso d’interesse tecnico basso e aliquote di conversione conformi al mercato, quota di beneficiari di rendita molto bassa). Tutte le precedenti crisi finanziarie mostrano che, in caso di solida direzione della fondazione, una sottocopertura può essere risolta con il tempo e senza contributi di risanamento.
La garanzia di una soluzione semiautonoma è rappresentata da una struttura solida, dimensioni di tutto rispetto e accantonamenti sufficienti per far fronte alle fluttuazioni. In una fondazione collettiva il rischio di un’eventuale sottocopertura viene assunto innanzitutto dalla fondazione e non dalla PMI assicurata. Grazie all’elevatissimo grado di copertura che sono in grado di vantare dall’inizio dell'anno, le soluzioni semiautonome di AXA dispongono di un cuscinetto finanziario estremamente solido.
Il contesto in cui operano le casse pensioni ha registrato un ulteriore netto peggioramento. Nell’obbligazionario, che in percentuale rappresenta la maggiore classe di attivi in cui le casse pensione svizzere investono di solito circa un terzo del loro patrimonio, non è più possibile conseguire un rendimento a causa dei tassi negativi. L’aliquota di conversione stabilita dalla LPP e l’età di pensionamento in vigore rendono però necessario realizzare un determinato rendimento per poter onorare gli impegni presi sul fronte delle rendite. Giacché probabilmente i tassi negativi persisteranno, anche in futuro le casse pensione avranno difficoltà a generare i rendimenti necessari.
Le fondazioni collettive di AXA sono attrezzate al meglio. Per questo guardiamo al futuro con ottimismo. Forti di un «radicamento nel settore assicurativo», siamo abituati da sempre a investire i premi e gli averi previdenziali degli assicurati in modo sicuro e remunerativo. Di conseguenza, abbiamo puntato per tempo su classi di attivi interessanti quali immobiliari svizzeri ed esteri, ipoteche elvetiche, titoli societari e di private equity e abbiamo costituito il relativo know-how per effettuare investimenti allettanti e sostenibili per i clienti. Con il passaggio dall’assicurazione completa alle soluzioni semiautonome le fondazioni collettive hanno potuto, tra l’altro, incrementare la quota azionaria poiché non sono più tenute a rispettare i rigidi vincoli normativi dell'assicurazione completa. Hanno quindi maggiori possibilità di cogliere opportunità di rendimento per gli assicurati.
I requisiti necessari sono riportati qui.
Informazioni supplementari: per persone a rischio e per persone in quarantena, che non lavorano in modalità home office o non possono essere occupate, il datore di lavoro può richiedere presso l’ufficio AVS/AI competente un’indennità di perdita di guadagno Corona.
Un certificato medico ai sensi dell’art. 10c cpv. 2 dell’Ordinanza 2 COVID-19 (di seguito: ord. C) non è in grado di generare alcun obbligo di prestazione da parte di AXA. L’art. 10c dell’ord. C serve principalmente a garantire che le persone particolarmente a rischio non si rechino sul posto di lavoro e continuino a operare in modalità home office. Ai sensi dell’art. 10b cpv. 2 dell’ord. C, sono considerate tali le persone con ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro. Se il datore di lavoro non è in grado di offrire la possibilità di lavorare da casa, deve porre in congedo queste persone con continuazione del pagamento dello stipendio (cfr. art. 10c cpv. 1 ord. C). In linea di principio è sufficiente che i dipendenti attestino la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un’autodichiarazione. Se tuttavia il datore di lavoro mette in dubbio una simile dichiarazione, può esigere un certificato medico, che dimostri che la persona interessata appartiene a una delle categorie particolarmente a rischio descritte nell’art. 10b cpv. 2 ord. C. Il certificato serve così come conferma ossia attestazione della situazione di rischio menzionata dal dipendente, ma non come prova di una incapacità lavorativa. Per persone a rischio e per persone in quarantena, che non lavorano in modalità home office o non possono essere occupate, il datore di lavoro può richiedere presso l’ufficio AVS/AI competente un’indennità di perdita di guadagno Corona.
AXA versa indennità giornaliere solo se un medico attesta una relativa incapacità lavorativa. In caso di incapacità lavorative a breve termine, tuttavia, AXA non applica rigorosamente le disposizioni delle sue CGA per quanto riguarda il momento della presentazione del certificato medico. Di norma ci si basa sul momento dell’inizio notificato dell’incapacità lavorativa, anche se il certificato medico perviene qualche giorno più tardi.
AXA verifica il momento della prima visita solo se l’incapacità lavorativa attestata appare discutibile o viene messa in dubbio. Allora può essere effettuato un eventuale spostamento del momento di inizio dell’incapacità lavorativa.
AXA versa indennità giornaliere solo se un medico attesta una relativa incapacità lavorativa.
Se una persona non infetta ma abile al lavoro è stata messa in quarantena su istruzione ad es. del datore di lavoro come mero provvedimento di prevenzione, AXA non versa alcuna indennità giornaliera. In un simile caso non siamo in presenza di una malattia che dà diritto alle prestazioni.
Si tratta di due sistemi di compensazione diversi, in linea di principio paralleli: l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia indennizza la perdita di guadagno dovuta a malattia. L’indennità per lavoro ridotto (ILR) indennizza l’80% della perdita (computabile) di guadagno a causa del lavoro ridotto prescritto e riconosciuto dall’AD.
Sì, i datori di lavoro devono pagare i contributi alle assicurazioni sociali in caso di diritto all’indennità per lavoro ridotto in base al normale orario di lavoro, quindi al 100% del salario. Devono quindi pagare i contribuiti ad AVS, AI, IPG, AD, alla cassa di compensazione familiare, alla previdenza professionale e all’assicurazione infortuni. La cassa di disoccupazione rimborsa ai datori di lavoro le relative quote dei contributi ad AVS, AI, IPG e AD con il pagamento dell’indennità. Anche nell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia devono essere notificate le somme salariali determinanti nella dichiarazione AVS.
Sì. Le persone per cui viene percepita un’indennità per lavoro ridotto restano impiegate e continuano a essere coperte dall’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. Se entrambe le prestazioni vengono versate parallelamente, può porsi la questione del coordinamento delle prestazioni (cfr. sopra alla domanda «Cos’ha la precedenza»). In caso di un’assicurazione di somme non viene effettuato alcun computo di prestazioni di terzi.
Per infezioni da coronavirus legate a un’attività professionale in un ospedale o in un laboratorio e che vengono dunque considerate malattie professionali, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni eroghiamo le prestazioni assicurative definite per legge, in particolare ci facciamo carico delle spese di cura e versiamo indennità giornaliere per l’incapacità lavorativa legata alla malattia. Si tratta di una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAINF in combinazione con l’allegato 1 punto 2 lit. b OAINF.
Sì, a condizione che i collaboratori dell’ospedale o del laboratorio esaminati abbiano avuto a che fare con un paziente infetto e che sussista il sospetto che abbiano potuto contagiarsi.
No, queste attività non sono riportate nell’ordinanza (allegato 1, cpv. 2 lit. b OAINF) e non sono dunque soddisfatti i requisiti di una malattia professionale.
Risposta (dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali): «Sempre più aziende ricorrono alla possibilità di far lavorare temporaneamente i propri collaboratori da casa/tramite telelavoro. Se si lavora da casa per un determinato periodo di tempo, alla luce delle attuali circostanze straordinarie non cambia nulla nella situazione di assoggettamento assicurativo dei frontalieri in esame. Questa non è da qualificarsi come attività lucrativa regolare in diversi stati. I frontalieri di un Paese dell'EU/AELS che svolgono temporaneamente la propria attività in tutto o in parte nel Paese di domicilio continuano perciò a essere soggetti alla legislazione svizzera sulle assicurazioni sociali. Non è necessario emettere per loro sistematicamente attestazioni sulla base della disposizione sul distacco (ad es. modulo A1). Una temporanea oscillazione dell’attività svolta nel Paese di domicilio a causa del coronavirus non cambia niente nemmeno nella situazione di assoggettamento assicurativo dei frontalieri che già in precedenza operavano abitualmente in diversi Stati».
In questi casi di norma si tratta solo di un «prestito di personale» a breve termine e temporaneo. La copertura LAINF resta presso l’azienda precedente, ovvero presso chi effettua il prestito, presso il quale resta in essere il rapporto di lavoro.
La copertura LAINF per personale ausiliario su chiamata termina allo scadere della copertura suppletiva di 31 giorni da quando la persona ha lavorato per l’ultima volta. Per mantenere la copertura contro gli infortuni non professionali, le persone interessate possono stipulare un’assicurazione per convenzione (art. 3 cpv. 3 LAINF). Con questa assicurazione, la copertura può essere prorogata fino a sei mesi. Qui trovate maggiori informazioni sull'assicurazione per convenzione di AXA.
Desiderate notificare un sinistro oppure avete domande di carattere generale sui servizi?
Numero di telefono: 0800 809 809
E-Mail: corona_unternehmenskunden@axa.ch
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