La situazione relativa al coronavirus è estremamente fluida e, a seconda del numero di casi e dei tassi di nuove infezioni nei singoli Paesi, lo scenario cambia in parte in modo rapido e repentino. Seguiamo costantemente questi sviluppi e siamo al fianco dei nostri clienti con consigli e assistenza personale.
Tutte le informazioni aggiornate e le domande e le risposte relative all’assicurazione viaggi, nonché le indicazioni per contattarci, sono disponibili alla nostra pagina informativa:
Se volete notificare l’annullamento di un viaggio o un imprevisto di viaggio, il modo più semplice e rapido è farlo online.
Come requisito per l'ingresso molti Paesi richiedono una copertura assicurativa contro il coronavirus.
Nella maggior parte dei casi quest’esigenza può essere soddisfatta per mezzo dei moduli «Assicurazione spese di annullamento» e «Assicurazione assistance persone» dell’assicurazione viaggi di AXA. Il primo modulo offre una protezione se la malattia insorge prima del viaggio, mentre il secondo risponde quando ci si ammala di COVID-19 durante il viaggio.
Le prestazioni incluse sono riportate nelle condizioni di assicurazione. Nel caso in cui per il viaggio fosse necessario un certificato di assicurazione, è possibile richiederlo al proprio consulente.
La nostra centrale operativa Medicall +41 58 218 11 11 risponde 24 ore su 24 alle vostre domande sui trattamenti all'estero e sul rimpatrio in Svizzera. Anche nei casi di sospetta infezione da coronavirus i clienti AXA possono rivolgersi alla centrale operativa.
Per quanto riguarda le prestazioni in relazione al coronavirus vale quanto segue:
Se avete domande sulla vostra copertura assicurativa Prevenzione e promozione salute AXA, potete rivolgervi al nostro Servizio clienti al numero 0800 888 999.
AXA offre a privati e aziende copertura assicurativa per controversie giuridiche legate al coronavirus, ai sensi delle vigenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).
Le controversie giuridiche sono assicurate se l’atto o l’evento che ha provocato la controversia è subentrato solo dopo la stipulazione dell’assicurazione di protezione giuridica. Per le controversie contrattuali – ad es. per annullamenti di viaggi, problemi in materia di diritto del lavoro o ritardi nelle consegne – è necessario che l’assicurazione fosse in essere al momento della prima violazione contrattuale. Per le questioni assicurative è determinante l’evento assicurato, ad es. l’inizio della disoccupazione o la richiesta di lavoro ridotto.
Se avete domande di carattere legale o se volete segnalare un caso giuridico, rivolgetevi ad AXA-ARAG - per e-mail all'indirizzo info@axa-arag.ch o tramite il modulo di richiesta online.
I clienti privati che non dispongono di un’assicurazione di protezione giuridica presso AXA-ARAG possono, in caso di necessità, usufruire a pagamento della consulenza una tantum su MyRight.ch
Assicurazione sulla vita di tipo tradizionale
Se avete sottoscritto un’assicurazione sulla vita di tipo tradizionale con AXA le prestazioni garantite dal contratto sono sempre assicurate, indipendentemente dalle forti fluttuazioni delle borse. Lo stesso vale anche per le eccedenze già attribuite, che sono garantite alla scadenza del contratto.
Assicurazione sulla vita con titoli
Nell’attuale contesto di mercato, caratterizzato da continue turbolenze, è difficile fare previsioni affidabili. Si può tuttavia affermare che le contrazioni dei corsi fanno parte del mercato azionario. La storia dimostra inoltre che le crisi vengono sempre superate, a volte anche a una velocità inaspettata. Le soluzioni di previdenza sono sempre orientate al lungo termine; in più le contrazioni del mercato possono offrire anche opportunità di rendimento per via dei corsi di acquisto inferiori (effetto del prezzo medio). Per ulteriori informazioni potete consultare «Le quattro regole del risparmio azionario».
A seconda dell’edizione del suo prodotto assicurativo, le Condizioni Generali di Assicurazione, le coperture e le esclusioni possono variare. Consulti la sua documentazione assicurativa e se ha domande si rivolga ad AXA o al suo consulente personale.
L’assicurazione epidemie deve, come la stessa denominazione del prodotto esprime, coprire i rischi finanziari di un evento epidemico. Secondo una definizione generalmente valida, un’epidemia è un accadimento limitato nel tempo e nello spazio, ma che corrisponde a un evento di grande entità. L’assicurazione epidemie può e vuole coprire simili eventi a livello aziendale; Essa interviene ad esempio nel caso della diffusione di un norovirus in una casa per anziani, di salmonellosi in un ristorante o di un’epidemia in un allevamento di bovini. Lo scopo dell'assicurazione epidemie è quello di tutelare singole aziende dalle conseguenze di problemi igienici e dal pericolo di una diffusione limitata nello spazio di un agente patogeno, ad esempio se in un ristorante l'impianto frigorifero si guasta e devono perciò essere eliminati dei generi alimentari oppure se un piatto avariato provoca casi di intossicazione da salmonella – eventi che negli esercizi del settore gastronomico si verificano relativamente di frequente. Queste prestazioni secondo l’estensione della copertura erano e sono garantite in qualsiasi momento.
A differenza di un evento epidemico, un evento pandemico riguarda diversi Paesi e continenti e viene dichiarato tale dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La limitazione territoriale non è più data, motivo per cui i sinistri che si verificano durante una pandemia sono esclusi dalla copertura epidemie di AXA. La relativa clausola è contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione. La copertura assicurativa per pandemie da AXA non è considerata nel premio.
L’assicurazione epidemie si basa su misure delle autorità competenti in Svizzera (autorità a livello di cantone o Confederazione – non di comuni). A condizione che le autorità svizzere competenti adottino misure per scongiurare la diffusione di malattie trasmissibili,
L'assicurazione epidemie offre protezione dalle conseguenze economiche di:
L’11.03.2020 l’OMS ha dichiarato per la prima volta che l’attuale diffusione del nuovo coronavirus rappresenta una pandemia, che corrisponde al cosiddetto grado pandemico 6. Per questo motivo dall’11.03.2020 è applicabile l’esclusione della copertura; questa viene quindi meno per i sinistri verificatisi a partire da questa data.
Per quanto riguarda i sinistri verificatisi prima di questo giorno di riferimento, la valutazione della copertura avviene in base alle condizioni contrattuali individuali. In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente.
Se le autorità all’estero adottano misure per scongiurare la diffusione di malattie trasmissibili (provvedimenti di quarantena, limitazioni ai viaggi e alle consegne, ecc.), la copertura assicurativa non è operante. Disdette di prenotazioni a causa di misure o raccomandazioni di autorità estere non sono assicurate.
La copertura effettiva si basa sulle condizioni contrattuali individuali. In caso di domande rivolgetevi al vostro consulente.
La situazione relativa al coronavirus è estremamente fluida e, a seconda del numero di casi e dei tassi di nuove infezioni nei singoli Paesi, lo scenario cambia in parte in modo molto rapido e repentino. Seguiamo questi sviluppi con costanza e attenzione e siamo al fianco dei nostri clienti con consigli e assistenza personale.
In linea generale vale quanto segue: sulla scorta delle raccomandazioni di viaggio del DFAE AXA si fa carico delle spese di annullamento per vacanze e viaggi in Paesi per i quali trovano applicazione restrizioni / avvertenze di viaggio al più presto a partire da 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. In questo modo desideriamo offrirvi sicurezza nella pianificazione delle vostre ferie.
Le spese di annullamento sono parimenti coperte se a seguito di una seconda ondata di diffusione del virus vengono decretate nuove restrizioni di viaggio.
Vi invitiamo a verificare sul sito web del DFAE e su quello dell’UFSP la situazione attuale per la vostra destinazione.
Se qualcuno dei viaggiatori si ammala di coronavirus e non è quindi in grado di intraprendere o proseguire il viaggio, questa fattispecie è coperta in ogni caso dall’assicurazione viaggi Intertours (spese supplementari per il viaggio di ritorno, spese supplementari per vitto e alloggio per un soggiorno imprevisto fino a un massimo di 1000 franchi per persona assicurata, nonché eventuali annullamenti ai sensi delle CGA).
Qualora un Paese imponga delle restrizioni d’entrata (confine, quarantena) fino a una determinata data, ci assumiamo le spese di annullamento dei viaggi destinati ad iniziare entro tale data.
A partire dal 6.7.2020 l’UFSP ha disposto una quarantena di diversi giorni per gli ingressi in Svizzera con provenienza da diversi Paesi. Vi invitiamo a verificare sul sito dell’UFSP quali sono gli Stati e le aree geografiche attualmente interessati da tale provvedimento.
Per i titolari di un’assicurazione viaggi Intertours valida ci facciamo carico delle spese di annullamento se, a seguito delle regole di quarantena disposte dalle autorità per il rientro in Svizzera, i clienti non intendono più effettuare il viaggio. Questa copertura trova applicazione per le prenotazioni effettuate prima della comunicazione delle regole di quarantena da parte delle autorità. Non sussiste invece alcuna copertura per le prenotazioni fatte dopo la pubblicazione di tali regole.
Se dal 14.3.2020 prenotate un viaggio, prima che le limitazioni ai viaggi in merito al coronavirus siano state cancellate, al momento questo viaggio non è assicurato.
In caso di nuove stipulazioni delle nostre assicurazioni viaggi a partire dal 13.3.2020, gli annullamenti dovuti a coronavirus non sono più assicurati, salvo laddove ci si ammali in prima persona di coronavirus e non sia pertanto più possibile intraprendere o proseguire il viaggio.
Se volete notificare l’annullamento di un viaggio o un imprevisto di viaggio, il modo più semplice e rapido è farlo online.
In caso di domande su annullamenti di viaggi o imprevisti di viaggio rivolgetevi alla Hotline: tel. 0800 809 809.
La clausola sulle spese supplementari elenca in modo esaustivo quali sono esattamente le spese che AXA si assume in un simile caso. La prestazione viene limitata dalla somma massima menzionata nella polizza.
Se la vostra polizza contiene una relativa condizione particolare, AXA può versare un indennizzo solo se non potete partecipare a una fiera o un’esposizione che si svolge regolarmente oppure potete parteciparvi solo in misura limitata o generando spese supplementari, a causa del danneggiamento, del ritardo nella consegna o del mancato arrivo di una parte o di tutte le merci, sul luogo dell’esposizione. La condizione particolare elenca in modo esaustivo quali sono le spese che AXA si assume in un simile caso nel quadro dalla somma massima menzionata nella polizza.
Sulla base delle coperture individuali, AXA valuta ogni caso singolarmente. Per informazioni rivolgetevi durante gli orari d'ufficio al numero +41 58 215 32 20.
La premessa per una copertura in caso di danni da interruzione d’esercizio o consequenziali è che si sia verificato un danno materiale – quindi un rischio, come incendio, acqua, furto che deve essersi realizzato. Interruzione d’esercizio senza danno materiale sono escluse dalla copertura senza alcuna eccezione. Un caso di coronavirus o incapacità lavorative o chiusure aziendali ad esso dovute non sono coperte, poiché in questo caso non si tratta di un danno materiale.
Se vi è stata un’infezione da coronavirus e la persona assicurata si ammala ed è inabile al lavoro, vengono erogate le prestazioni assicurate. AXA classifica il caso come incapacità lavorativa anche se una persona assicurata infetta ma asintomatica viene messa in quarantena e non può lavorare.
Il presupposto in tal senso è però in ogni caso che vi sia una „malattia“ e che l’incapacità lavorativa venga attestata da un medico.
Ma se una persona assicurata non infetta si trova in quarantena in casa su istruzione ad es. del datore di lavoro e non può perciò lavorare (mero provvedimento di prevenzione), allora AXA non versa alcuna indennità giornaliera. In un simile caso non siamo in presenza di una malattia che dà diritto alle prestazioni ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).
Per infezioni da coronavirus legate a un’attività professionale in un ospedale o in un laboratorio e che vengono dunque considerate malattie professionali, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni eroghiamo le prestazioni assicurative definite per legge, in particolare ci facciamo carico delle spese di cura e versiamo indennità giornaliere per l’incapacità lavorativa legata alla malattia. Lo stesso vale se un assicurato, nel quadro della sua attività professionale, deve recarsi in un’area a rischio elevato e qui viene contagiato.
In linea generale, non sono poste limitazioni alle prestazioni in caso di decesso o d’incapacità lavorativa dovuto/a a un’infezione da coronavirus. Tuttavia, se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l’avente diritto ha cagionato la morte o l’invalidità per colpa grave, la fondazione riduce le sue prestazioni previdenziali in misura corrispondente (regolamento di previdenza, punto 35.3).
Diritto all’esonero dal pagamento dei contributi
Se vi è stata un’infezione da coronavirus e la persona assicurata si ammala ed è inabile al lavoro, sorge il diritto all’esonero dal pagamento dei contributi. La fondazione classifica come incapacità lavorativa anche il caso in cui una persona assicurata, infettata ma asintomatica, venga messa in quarantena e non sia in grado di lavorare.
In ogni caso, la condizione è che sussista una «malattia» e che l’incapacità lavorativa venga attestata da un medico.
Ciò non si verifica, tra l’altro, qualora una persona assicurata non infettata resti a casa in quarantena per volere, ad esempio, del datore di lavoro e, di conseguenza, non possa lavorare (pura misura preventiva). In questa situazione non sorge alcun diritto all’esonero dal pagamento dei contributi. In un simile caso non si è in presenza di un’incapacità lavorativa che dà diritto alle prestazioni conformemente al regolamento di previdenza, punto 20.
AXA offre a privati e aziende copertura assicurativa per controversie giuridiche legate al coronavirus, ai sensi delle vigenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).
Le controversie giuridiche sono assicurate se l’atto o l’evento che ha provocato la controversia è subentrato solo dopo la stipulazione dell’assicurazione di protezione giuridica. Per le controversie contrattuali – ad es. per annullamenti di viaggi, problemi in materia di diritto del lavoro o ritardi nelle consegne – è necessario che l’assicurazione fosse in essere al momento della prima violazione contrattuale. Per le questioni assicurative è determinante l’evento assicurato, ad es. l’inizio della disoccupazione o la richiesta di lavoro ridotto.
Se avete domande di carattere legale o se volete segnalare un caso giuridico, rivolgetevi ad AXA-ARAG - per e-mail all'indirizzo info@axa-arag.ch o tramite il modulo di richiesta online.
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