SAI / FATCA

Scambio automatico di informazioni (SAI)

In luglio 2014 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha approvato questo nuovo standard globale. Lo scambio automatico di informazioni (SAI) prevede che le autorità fiscali degli Stati aderenti trasmettano informazioni su reddito e valori patrimoniali di contribuenti ad altri Stati. Il nuovo standard intende quindi essere uno strumento di lotta transfrontaliera all'evasione fiscale. Il Parlamento svizzero ha approvato due progetti che renderanno possibile lo scambio automatico in modo bilaterale con altri Stati firmatari. I progetti prevedono la raccolta di informazioni che verranno quindi scambiate con gli Stati partner l’anno successivo. Qui trovate i moduli AXA sull’autocertificazione

  

Domande frequenti – SAI

  • Quali informazioni vengono scambiate ai sensi del SAI?

    Secondo lo standard OCSE, per i contribuenti che hanno il proprio conto in uno Stato diverso da quello del proprio domicilio fiscale, le assicurazioni devono trasmettere le seguenti informazioni:

    • Nominativo, indirizzo e data di nascita
    • Residenza fiscale
    • Numero d’identificazione fiscale
    • Numeri di conto e di polizza
    • Saldo o valore del conto
    • Valore di riscatto e/o valore fiscale per i contratti di assicurazione e i contratti di assicurazione di rendita riscattabili, nonché per le operazioni di capitalizzazione
    • Scioglimenti di contratti
    • Interessi / ricavi
    • Prestazioni
  • Quali persone sono interessate dal SAI?

    Sono interessate dal SAI sia le persone fisiche che quelle giuridiche che non hanno il proprio domicilio fiscale esclusivamente in Svizzera. Per questo motivo, l’istituto finanziario deve in ogni caso verificare il domicilio fiscale di tutti i clienti.

    Nel caso delle persone giuridiche sono interessati dal SAI anche i soggetti controllanti e pertanto ne deve essere chiarito l’obbligo fiscale.

    AXA Vita SA prevede di informare annualmente i clienti interessati circa i dati consegnati.

  • Che cosa significa «residenza fiscale»?

    Ai fini della decisione circa il Paese in cui un dipendente è fiscalmente residente e del luogo in cui deve essere dunque tassato il suo reddito globale, vengono adottati i criteri di seguito riportati:

    1. In quale Stato si dispone di un domicilio permanente?
    2. Se si ha un domicilio permanente in due Stati, dov’è ubicato il fulcro degli interessi della propria vita (le relazioni personali ed economiche più strette)?
    3. Se risulta impossibile stabilire in quale Stato la persona in questione ha il centro degli interessi vitali, essa è da considerarsi residente nello Stato in cui si trova la sua dimora abituale.
    4. Se tale persona ha la propria dimora abituale in entrambi gli Stati, è da considerarsi residente nello Stato di cui ha la cittadinanza.
    5. Se tale persona è cittadina di entrambi gli Stati o di nessuno degli Stati in questione, la fattispecie viene regolamentata di comune accordo tra gli Stati aderenti alla convenzione. 

    Trovate maggiori informazioni sulla residenza fiscale in riferimento al vostro Stato di domicilio sotto il seguente link: Automatic Exchange Portal

  • Quali Paesi aderiscono al programma SAI?

    La Svizzera ha già convenuto lo scambio automatico di informazioni con numerosi Stati. Con diversi altri Stati il SAI è previsto o sono in corso trattative per introdurlo. Un elenco aggiornato degli Stati può essere consultato sulla pagina della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

     

  • Con quali modalità viene effettuato lo scambio dei dati?

    Le informazioni del contribuente vengono trasmesse all’autorità fiscale nazionale, la quale inoltra poi automaticamente i dati alle autorità fiscali competenti per il contribuente in questione.

  • Quando avvengono le notifiche all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)?

    In Svizzera, lo scambio automatico di informazioni con i primi Stati partner è stato introdotto l’1.1.2017. Altri Stati sono seguiti all’1.1.2018 e successivamente. Le notifiche vengono fatte al più tardi sei mesi (fine giugno) dopo la fine dell’esercizio.

  • Dove è possibile trovare ulteriori informazioni?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Nel quadro dello scambio reciproco di informazioni in materia fiscale «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) AXA è tenuta per legge a trasmettere all’autorità fiscale americana i dati sui valori patrimoniali dei propri clienti statunitensi. Qui trovate i moduli ufficiali dell'autorità fiscale americana «Internal Revenue Service» (IRS), necessari per dichiarare nei confronti di AXA l'assoggettamento all'obbligo fiscale negli Stati Uniti.

Modulo W-9

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

Utilizzate questo modulo se desiderate informare AXA in merito al vostro obbligo fiscale negli Stati Uniti e comunicarle il relativo numero fiscale (U.S. Citizen, U.S. Person ai sensi della definizione IRS).

  

Modulo W-8BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

Utilizzate questo modulo se siete persone private (persone fisiche) e volete informare AXA sulla vostra situazione fiscale negli USA (Non-Resident Aliens ai sensi della definizione IRS).

  

Modulo W-8BEN-E

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (Entities)

Utilizzate questo modulo se operate per un'impresa (persona giuridica) e desiderate fornire ad AXA informazioni in merito all'obbligo fiscale negli USA dell'impresa.

  

Domande frequenti – FATCA

Contatto  

AXA

Ufficio di coordinamento SAI / FATCA

General-Guisan-Strasse 40

8401 Winterthur

aia.il@axa.ch

fatca.il@axa.ch 

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