Indicazioni complementari alla proposta
SSPP viene espressamente autorizzata dai suoi clienti (stipulanti) a negoziare con AXA-ARAG le modifiche contrattuali e a fissarle per loro conto con effetto vincolante. SSPP rappresenta gli stipulanti in modo giuridicamente valido e le sue decisioni sono per essi vincolanti.
Nel corso della durata del contratto quadro tra AXA-ARAG e SSPP è sospesa la disposizione A5.5 delle CGA. Le comunicazioni concernenti la modifica dei premi vengono fatte esclusivamente a SSPP.
Se AXA-ARAG e SSPP stabiliscono delle modifiche delle CGA, queste saranno applicabili a tutti i contratti di assicurazione in portafoglio a decorrere dalla data che è stata convenuta.
Al termine del contratto quadro tra AXA-ARAG e SSPP il presente contratto di assicurazione rimane in vigore, a meno che non venga disdetto secondo le disposizioni A5.1 delle CGA per la fine dell'anno di assicurazione in corso. Dal successivo anno di assicurazione, però, non sussiste più il diritto alle condizioni speciali.
Se lo stipulante non è più cliente di SSPP, allo scadere dell'anno di assicurazione decade il diritto alle condizioni speciali (incl. CPA).
Gli accordi o le promesse che derogano all’offerta e/o alla proposta, ovvero alle disposizioni delle Condizioni Generali o Particolari di Assicurazione sono vincolanti per AXA-ARAG unicamente laddove vengano confermati per iscritto dal servizio competente.
Il proponente conferma di aver ricevuto le Condizioni Generali di Assicurazione e i mezzi d’informazione necessari, in ossequio all’obbligo d’informazione precontrattuale di cui all’art. 3 della Legge sul contratto d’assicurazione.
Nell’ambito dell’esame della proposta, il proponente autorizza inoltre AXA-ARAG a richiedere alle autorità e a terzi, in particolare presso l’assicuratore precedente, informazioni rilevanti relative all’andamento dei sinistri. Ciò non esonera tuttavia il proponente dall’obbligo di rispondere in modo completo e veritiero alle domande poste. I dati forniti vengono confermati tramite firma o stipulazione digitale.
Il proponente dichiara di essere legalmente autorizzato a fornire eventualmente dati personali di terzi (familiari, persone beneficiarie), e di aver ottemperato agli obblighi correlati nei confronti di tali soggetti terzi.
AXA-ARAG elabora i dati personali in ossequio delle disposizioni di legge applicabili e informa in particolare in merito a finalità, tipologia della raccolta dei dati, destinatari e conservazione dei dati sul sito AXA.ch/protezione-dati. AXA-ARAG conserva i dati personali ricevuti per l’allestimento di un’offerta o di una proposta per cinque anni a partire dalla data di creazione, anche nel caso in cui la stipula dell’assicurazione non venga perfezionata.
Per finalità di semplificazione amministrativa nell’ambito dell’esecuzione del contratto, i dati possono essere condivisi con e/o inoltrati ad altre società del Gruppo AXA e a partner incaricati.
Disposizioni complementari per i contratti d'assicurazione soggetti al diritto del Liechtenstein
1. In deroga a quanto previsto dalle condizioni a stampa, il presente contratto è soggetto al diritto del Liechtenstein, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz, VersVG) del 16 maggio 2001, le cui disposizioni imperative hanno la priorità rispetto a disposizioni contrattuali di diverso tenore. Ciò riguarda segnatamente le normative concernenti
a. la violazione dell'obbligo di notifica (art. 6 cpv. 1 VersVG),
b. il sollecito in caso di ritardo nel pagamento (art. 17 cpv. 1 VersVG),
c. le informazioni su una modifica unilaterale del contratto (art. 19 cpv. 1 VersVG),
d. la divisibilità del premio (art. 21 VersVG),
e. l’aggravamento del rischio (art. 24 e sgg. VersVG),
f. la disdetta in caso di sinistro (art. 36 VersVG),
g. la prescrizione (art. 38 VersVG),
h. la vendita dell'oggetto assicurato (art. 50 cpv. 3 e 4 VersVG).
2. Libera scelta dell’avvocato (art. 60 segg. (VersVG): Il diritto al rifiuto da parte di AXA-ARAG contenuto nella disposizione delle Condizioni Generali di Assicurazione non è applicabile.
3. Conformemente ai dati contenuti nelle condizioni a stampa, l'assicuratore è AXA-ARAG Protezione giuridica SA (di seguito «AXA-ARAG»), società anonima con sede a Zurigo e società affiliata dell'AXA Assicurazioni SA.
4. L'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. In caso di reclami contro AXA-ARAG, lo stipulante può rivolgersi a questa autorità.
5. AXA-ARAG è tenuta a mettere a disposizione del proponente, prima dell'inoltro della proposta, le informazioni citate nell'appendice 4 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori del Liechtenstein. Tali informazioni sono contenute nelle presenti condizioni e nelle condizioni a stampa (segnatamente le Condizioni Generali d'Assicurazione). In questo modo il proponente viene informato del fatto che non è vincolato alla proposta se AXA-ARAG non ha adempiuto al suo obbligo d'informazione. Dopo la conclusione del contratto, lo stipulante può recedere dallo stesso nel caso in cui non gli siano state fornite le informazioni sopra citate. Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante ha ricevuto la polizza con le necessarie informazioni relative al diritto di recesso (art. 3 VersVG).