Datori di lavoro e aziende sono obbligati per legge ad assicurare il proprio personale. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) copre le spese conseguenti a infortuni professionali e non professionali o a malattie professionali. Che cosa significa in concreto?
La base di quest’assicurazione è rappresentata dalla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dalle relative ordinanze (OAINF). In questi testi normativi sono definite in modo vincolante la copertura assicurativa e le prestazioni.
Sono assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti, cioè tutte le persone che hanno un contratto di lavoro: dalla donna delle pulizie assunta presso una famiglia all’apprendista all’interno di una PMI fino al top manager impiegato in una grossa società. Per i familiari occupati nell’azienda, i lavoratori del settore agricolo, i dipendenti inviati temporaneamente all’estero e in altri casi specifici vigono regolamentazioni speciali.
I lavoratori indipendenti – e quindi i titolari d’impresa – non sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni, in quanto non sono legati da un rapporto di lavoro dipendente. Possono comunque assicurare a titolo facoltativo se stessi e i membri della propria famiglia che collaborano senza contratto di lavoro.
Per stabilire in che modo e in che misura un dipendente usufruisce della copertura LAINF si applicano criteri precisi.
Si fa una distinzione tra infortuni professionali (IP), infortuni non professionali (INP) e malattie professionali (MP), ad esempio una dermatosi dovuta al contatto con sostanze nel lavoro di pulizia. Le malattie professionali sono equiparate agli infortuni professionali.
Assicurati integralmente IP e INP: dipendenti che lavorano in media almeno otto ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro.
Assicurati solo IP: dipendenti che lavorano in media meno di otto ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro.
Nota: per i dipendenti con più datori di lavoro occorre chiarire quale assicurazione LAINF interviene in caso d’infortunio. Determinante a questo scopo è presso chi il dipendente lavorava prima dell’infortunio o, in caso d’infortunio non professionale, presso chi è attiva eventualmente una copertura assicurativa per INP.
Assicurati IP e INP: il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro o in cui sussiste per la prima volta il diritto al pagamento del salario. Se non è stato concordato un giorno preciso d’inizio dell’attività lavorativa, il giorno in cui si percorre per la prima volta il tragitto casa-lavoro.
Assicurati solo IP: il giorno in cui si percorre per la prima volta il tragitto casa-lavoro.
Assicurati IP e INP: al termine del 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto alla metà del salario.
Assicurati solo IP: il giorno in cui si percorre per l’ultima volta il tragitto lavoro-casa.
Assicurati IP e INP: prolungamento della copertura per infortuni non professionali mediante una cosiddetta assicurazione per convenzione per max sei mesi; qualora non si riprenda immediatamente un nuovo lavoro, notifica alla cassa malati (nel caso in cui sia stata sospesa la copertura infortuni ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie, LAMal).
Assicurati solo IP: nessuna possibilità/nessun passo da intraprendere; in caso d’infortunio, per la copertura INP mancante interviene la cassa malati. Sarebbe opportuno stipulare separatamente una polizza di assicurazione infortuni individuale/previdenza privata.
Le prestazioni corrisposte dalla LAINF e la loro entità sono fissate per legge.
Secondo la legge, l’assicurato ha diritto a una cura medica appropriata e rispondente a principi di economicità. In altre parole, sono coperti tutti i trattamenti necessari a una guarigione rapida e senza postumi, praticati nel rispetto delle condizioni sancite dalla legge.
Sono assicurati i costi per trattamenti
Nota: l’assunzione dei costi per cure mediche all’estero è limitata a un importo massimo.
Se l’infortunio provoca un’incapacità lavorativa, viene corrisposta un’indennità giornaliera per la perdita di guadagno. L’ammontare dell’indennità giornaliera è determinato dal grado d’incapacità lavorativa. In caso d’incapacità lavorativa totale l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato. Il diritto al percepimento sorge dal terzo giorno dopo quello in cui è avvenuto l’infortunio e termina nei seguenti casi:
Durante la degenza in ospedale o in una clinica di riabilitazione viene applicata una deduzione per le spese di vitto. L’importo della deduzione varia in funzione dello status dell’assicurato (single, obbligo di sostentamento per figli/familiari).
Come per l’indennità giornaliera, l’ammontare della rendita d’invalidità è determinato dal grado della limitazione accusata. In caso d’invalidità totale la rendita ammonta all’80% del guadagno assicurato, in caso d’invalidità parziale il suo importo viene ridotto in misura corrispondente. Unitamente alle rendite AVS/AI, le prestazioni (rendite complementari) non possono superare il 90% del guadagno assicurato.
Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato, i membri della sua famiglia ricevono una rendita per i superstiti. Tale rendita è pari al:
Per le rendite versate su più anni l’assicurato ha diritto alle indennità di rincaro. Le rendite per i superstiti sono adeguate con la stessa periodicità delle rendite AVS/AI orientate all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
Qualora un infortunio provochi una limitazione permanente – definita tecnicamente «menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica» – viene corrisposta un’indennità per menomazione dell’integrità. Questa indennità viene versata sotto forma di prestazione di capitale una tantum per un importo corrispondente in percentuale alla limitazione accertata.
Chi, a causa dell’invalidità, necessita dell’aiuto costante di terzi per compiere atti ordinari quotidiani o, nei casi più gravi, di una sorveglianza personale, riceve un assegno per grandi invalidi.
Il calcolo dell’ammontare dell’indennità giornaliera o della rendita si basa sul guadagno assicurato. Conformemente alla legge, il guadagno assicurato massimo è pari a CHF 148 200 per persona all’anno o CHF 406 per persona al giorno (situazione all’1.1.2016). Se il salario annuo è superiore, la differenza può essere coperta con un’assicurazione complementare.
Un infortunio deve essere tempestivamente notificato all’assicurazione LAINF. Pertanto l’infortunato o i suoi familiari deve/devono informare subito il datore di lavoro affinché questi possa immediatamente compilare e inoltrare la notifica d’infortunio. Se l’assicuratore LAINF rileva aspetti poco chiari è autorizzato a chiedere all’assicurato di sottoporsi a visite mediche specifiche.
Per ridurre o rifiutare completamente le prestazioni occorrono gravi motivi. Ecco alcuni esempi:
In termini assicurativi: chi resta vittima d’infortunio per negligenza grave, crimine, delitto, atto temerario o in presenza di un pericolo straordinario oppure addirittura induce l’infortunio intenzionalmente, può subire una riduzione o un rifiuto delle prestazioni pecuniarie, dell’indennità giornaliera e/o della rendita d’invalidità.
Lo stipulante è il datore di lavoro, a cui spetta quindi il pagamento dell’intero premio. In realtà deve pagare solo il premio relativo agli infortuni professionali e alle malattie professionali, mentre quello per gli infortuni non professionali di solito è imputato al dipendente e dedotto direttamente dal suo salario.
Molti contratti collettivi di lavoro (CCL) prevedono che il datore di lavoro si debba fare carico della metà del premio per infortuni non professionali. Per le aziende senza CCL, il datore di lavoro può decidere liberamente se assumere in tutto o in parte tale premio.
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e relative ordinanze (OAINF)